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I posti di ricevitore e di portalettere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assegnati senza concorso, entro un anno, ai ricevitori e portalettere provvisori che alla data stessa prestino servizio nel posto da almeno tre anni con detta qualifica. I posti non assegnati in applicazione del comma precedente sono conferiti, entro un anno, mediante concorso per titoli riservato ai ricevitori e portalettere provvisori che abbiano prestato, con detta qualifica, almeno un anno di servizio nell'ultimo quinquennio. Il concorso viene espletato con le norme ordinarie; nella formazione della graduatoria relativa a ciascun posto, per i ricevitori e portalettere provvisori che alla data in cui e' indetto il concorso vi prestino lodevole servizio da, data anteriore al 1 gennaio 1958, il periodo di servizio prestato nel posto medesimo e' valutato al triplo. I posti non coperti in applicazione dei commi precedenti sono considerati disponibili per il concorso secondo le norme ordinarie.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art19 · fonte del testo