Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi erariali diretti

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

Sottovoce della voce 178 nella classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 18 gennaio 2025 al 14 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9395/2026

    Società di capitali ed equiparati

    In tema di imposte sui redditi, l'operazione di trasformazione di un'azienda speciale in società per azioni, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 127 del 1997, ratione temporis vigente, integra un'ipotesi di "trasformazione/conferimento" avente natura realizzativa e, pertanto, fiscalmente onerosa, con la conseguenza che il diritto di concessione conferito, in tale contesto, alla società, ancorché in assenza di un esborso monetario, costituisce un costo ammortizzabile ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, compatibile con la deduzione del canone periodico corrisposto all'ente concedente, stante la diversa funzione economica e fiscale delle due deduzioni.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 677579-01Rassegna di marzo 2026, p. 395Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo · Art. 115 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 103 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4460/2026

    Enti non commerciali

    Associazioni senza fine di lucro - Vendita di carburante - Qualificazione - Attività commerciale - Conseguenze - Assoggettamento al regime fiscale ordinario.

    In tema di agevolazioni fiscali in favore di associazioni senza fine di lucro, non può considerarsi funzionale al perseguimento diretto degli scopi istituzionali dell'ente la vendita di carburante, la quale, benché destinata in linea di principio ai soli associati, è qualificabile come attività commerciale, come tale soggetta al regime fiscale ordinario.

    Rv. 678047-01Rassegna di febbraio 2026, p. 149Art. 148 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2569/2026

    Determinazione › Detrazioni

    Deducibilità di costi per servizi infragruppo - Presupposti - Onere della prova - Produzione del contratto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità di costi infragruppo per servizi forniti dalla società controllante alla controllata postula l'effettività e l'inerenza della spesa rispetto all'utilità effettiva o potenziale ritratta, con la conseguenza che l'onere della prova non può ritenersi assolto dalla mera esibizione del contratto e delle fatture relative ai suddetti servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, a seguito della produzione di un contratto privo di data certa, regolante servizi amministrativi fra due società dello steso gruppo, aveva invertito l'onere probatorio, ritenendo che fosse l'amministrazione a dover dimostrare l'indeducibilità dei relativi costi, anziché la contribuente a dover fornire la prova della loro deducibilità).

    Rv. 678024-01Rassegna di febbraio 2026, p. 115Art. 2704 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 75 t.u.i.r. · Art. 109 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29083/2025

    Determinazione

    Transfer pricing - Cessione di beni tra società infra-gruppo a basso rischio - Valutazione dello scostamento dal valore di mercato - Criterio del Transactional Net Margin Method (TNMM) – Preferibilità – Fondamento.

    In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR, nell'ipotesi di cessione di beni infra- gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione operante su ordini già confermati, il sistema Transactional net margin method (TNMM) risulta più appropriato, ai fini della valutazione dello scostamento dal normale valore di mercato, rispetto al metodo di confronto del prezzo (CUP), integrando il margine di guadagno un indicatore più attendibile rispetto a un prezzo che non è frutto di trattativa sul libero mercato.

    Rv. 676888-01Rassegna di novembre 2025, p. 114Art. 110 t.u.i.r. · Art. 9 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 27592/2025

    Base imponibile › Reddito complessivo

    Redditi d'impresa - Opere, forniture e servizi ultrannuali - Redditi da proventi accessori al contratto - Tassazione - Maggiorazione del prezzo - Condizioni.

    In tema di redditi di impresa, in caso di opere, servizi o forniture ultrannuali, agli effetti dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono maggiorazioni di prezzo assoggettabili a tassazione già al momento della richiesta (stante la certezza delle pretesa, in quanto scaturite dalla legge o dal contratto) i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (quale è la vendita di materiale non impiegato nell'appalto), i corrispettivi per i servizi aggiuntivi richiesti e le variazioni del costo dei materiali e della manodopera (ove incidenti nella variazione per almeno il 10% dell'importo complessivo del contratto ex art. 1664 c.c.), mentre non sono soggette a tassazione nell'anno della richiesta le pretese relative alle "riserve di cantiere" e quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso d'opera - trattandosi di mere proposte di modifica del negozio, come tali prive del requisito della certezza -, nonché le riserve di carattere risarcitorio, preordinate unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore.

    Rv. 676854-01Rassegna di ottobre 2025, p. 147Art. 93 t.u.i.r. · Art. 1664 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23095/2025

    Base imponibile › Reddito complessivo

    Reddito d'impresa - Inerenza dei costi - Spese eccessive sostenute in fase di start up - Incongruità o antieconomicità del progetto - Condizioni - Fattispecie.

    Ai fini del vaglio d'inerenza dei costi sostenuti nell'esercizio di attività d'impresa, la cui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque nel tempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioni nazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline molto seguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazione conseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità o antieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con il progetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione dei giudici di merito che, senza verificare l'esistenza o meno di un rapporto di coerenza tra costi ed attività economica, non avevano considerato i potenziali benefici che l'iniziativa imprenditoriale della società ricorrente, tesa ad armare una barca in grado di competere nel mondo dell'agonismo velistico, avrebbe potuto avere quale ritorno di "reputazione", al fine di attrarre clientela per la conclusione di contratti di sponsorizzazione).

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 675509-01Rassegna di luglio 2025, p. 402Art. 109 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22822/2025

    Società di capitali ed equiparati

    In tema di reddito imponibile delle società, in ipotesi di scissione societaria di un'azienda speciale, a norma dell'art. 115, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, non ricorre alcuna deroga ai princìpi di neutralità e di simmetria fiscale delle fusioni e scissioni di società alla stregua degli artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917 del 1986, né opera una equiparazione "quoad effectum" tra scissione e conferimento; ne consegue che l'avanzo generato dall'operazione straordinaria, qualora iscritto ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 4 c.c. tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla scissione e quindi effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società, è irrilevante sotto il profilo fiscale, non determinando alcun prelievo tributario.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 675502-01Rassegna di luglio 2025, p. 396Art. 115 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 172 t.u.i.r. · Art. 173 t.u.i.r. · Art. 2504-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18201/2025

    Enti non commerciali

    Accertamento fiscale nei confronti di associazione sportiva dilettantistica - Disconoscimento del regime fiscale agevolato - Oneri probatori in capo all'Amministrazione e all'associazione - Contenuto.

    Nel caso di disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio, da parte della stessa, di attività integralmente - o anche solo prevalentemente - commerciale, e in ogni caso in violazione dell'atto costitutivo e dello statuto o del principio di democraticità, mentre compete all'associazione, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo, dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non già esclusivamente sul piano formale ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana.

    Rv. 676148-01Rassegna di luglio 2025, p. 346Art. 148 t.u.i.r. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18025/2025

    Determinazione

    Art. 167 TUIR - Redditi della foreign controlled company - Imputazione al socio residente - Momento del conseguimento - Rilevanza - Partecipazione nella controllata - Necessità.

    In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 167 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi della "controlled foreign company" (CFC) vanno imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti e non già nel momento in cui essi sono effettivamente distribuiti sotto forma di dividendi; è, pertanto, indispensabile, ai fini della tassazione in capo al socio residente, verificare se, al momento del conseguimento del reddito da parte della CFC, il socio residente avesse già acquisito la partecipazione nella controllata.

    Rv. 675171-01Rassegna di luglio 2025, p. 343Art. 167 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17455/2025

    Determinazione › Detrazioni

    Operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata - Deduzione dei costi ex art. 110, comma 11, TUIR (ratione temporis vigente) - Condizioni - Svolgimento di attività commerciale effettiva della società estera o sussistenza di un interesse economico effettivo - Valutazione - Portata.

    In tema di operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione legale di indeducibilità dei costi è superabile, ai sensi dell'art. 110, comma 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, dal contribuente che dimostra, in via alternativa, o lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte della società estera con la quale ha concluso l'operazione o la sussistenza di un reale interesse economico sotteso alla transazione commerciale, da identificare non nella mera convenienza del prezzo di fornitura della merce, bensì in un interesse specifico ad acquistare (o comunque a concludere l'operazione) in quel determinato paese per la ricorrenza di fattori peculiari (legati, ad esempio, alla produzione locale), che devono essere evidenziati e dimostrati da parte del contribuente.

    Rv. 675160-01Rassegna di giugno 2025, p. 189Art. 110 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 227/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 110 t.u.i.r.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della C…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia