Art. 55

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Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. 27 Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

27

La Corte Costituzionale con sentenza 15 ottobre-4 novembre 1987, n. 364 (in G.U. 1a s.s. 11/11/1987, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole "Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33"."

Testo vigente dal 12 novembre 1987 al 1 gennaio 1992 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art55 · fonte su Normattiva