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All'assegno di superinvalidita', all'indennita' di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e' concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo. L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita' diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 7 maggio 1984 al 1 luglio 1986

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