Art. 1 — Affidamento in prova del condannato militare
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Il militare condannato dall'autorita' giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva puo' essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se e' stato collocato in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3. L'affidamento in prova e' escluso: per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94; per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace; per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
Testo in vigore dal 10 maggio 1983 al 2 marzo 1995
