Affidamento in prova del condannato militare

Art. 1 — Affidamento in prova del condannato militare

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Il militare condannato dall'autorita' giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva puo' essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se e' stato collocato in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3. L'affidamento in prova e' escluso: per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94; per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace; per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Testo in vigore dal 10 maggio 1983 al 2 marzo 1995

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 54/1995

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1995

    Le speciali norme dettate, negli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (sull'"affidamento in prova del condannato militare") riguardo al condannato per reati originati dall'obiezione di coscienza, attribuiscono al Ministro della difesa - organo che, per la sua posizione istituzionale e funzionale, non è certo qualificato in ordine al perseguimento delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale - la competenza, in via esclusiva, a individuare gli uffici o enti pubblici - anche se non militari - presso i quali l'affidato in prova dovrà prestare servizio. Tali disposizioni - nelle quali, sotto altra veste giuridica, si riproduce sostanzialmente il regime riservato a chi venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi della legge n. 772 del 1972 - regime che resta collegato, sia pure indirettamente, all'organizzazione della difesa - non possono più trovare giustificazione dopo la sentenza (n. 358 del 1993) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consentiva che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare potesse avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per i c.d. obiettori totali. Infatti, poiché la funzione assolta dalle misure alternative non può che rispecchiare quella assegnata alla pena inflitta, appare irragionevole sostituire una pena ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura finalizzata - come le altre di cui alla legge n. 167 del 1983 - al recupero dello stesso al servizio militare. Gli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983 vanno dunque dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici od enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa, anziché al servizio sociale ai sensi della legge n. 354 del 1975. Risulta peraltro sempre più indifferibile un intervento del legislatore che, tenendo conto della ormai lunga serie di pronunce della Corte in materia, dia una sistematica configurazione alla normativa dell'obiezione di coscienza. - S. n. 358/1993, già citata nel testo. V. anche S. n. 414/1991. red.: S.P.

    Art. 1 Affidamento in prova del condannato militare · Art. 3 Affidamento in prova del condannato militare

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  • Sentenza n. 49/1995

    Ha colpito questo articolo
    20 febbraio 1995

    Con l'abrogazione, dall'ordinamento penitenziario comune, ex art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e successivamente ex art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, delle disposizioni - già contenute nell'art. 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - a tenore delle quali l'affidamento in prova non era consentito quando il condannato avesse "precedentemente commesso un delitto della stessa indole" ed era escluso "in ogni caso... per i delitti di rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione", il legislatore ha ritenuto di dare preminenza al finalismo rieducativo ed ha lasciato la valutazione della personalità del reo (come pure quella dell'allarme sociale) alla fase della determinazione della pena in concreto: nell'ambito di tale valutazione possono senz'altro essere considerate precedenti condanne, ma queste non costituiscono più una preclusione assoluta - disposta 'ex legè - alla concessione dell'affidamento in prova. Alla luce di tali intervenute modificazioni dell'ordinamento penitenziario comune, appare pertanto irragionevole che la previsione dei reati comuni ostativi ai fini della concessione del beneficio dell'affidamento in prova, venga tuttora mantenuta nella normativa, posta dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, dell'affidamento in prova del condannato militare, solo nei confronti di quest'ultimo. L'impugnato art. 1, secondo comma, della legge 'de qua' va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova è escluso "quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale". red.: S. P.

    Art. 1 Affidamento in prova del condannato militare

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  • Ordinanza n. 133/1995

    Questione inammissibile
    14 aprile 1995

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - In termini, S. n. 49/1995. Sulla manifesta inammissibilità di questioni su norme già riconosciute incostituzionali, da ultimo O. n. 41/1995. Red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 1 Affidamento in prova del condannato militare

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-04-29;167~art1 · fonte su Normattiva