Art. 21
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[1]Rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e la Giunta
[2]Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato hanno facolta' di partecipare ai lavori delle Commissioni. Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori ne' abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facolta' di richiederne l'intervento. Le Commissioni hanno altresi' facolta' di richiedere, sentito il Presidente del Consiglio e previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza. Secondo le norme stabilite dal Regolamento, possono far parte delle Commissioni permanenti o speciali anche componenti della Giunta nella loro veste di Consiglieri, su designazione dei rispettivi Gruppi. E' escluso in ogni caso che i membri della Giunta possano presiedere Commissioni permanenti del Consiglio. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione di maggioranza e una o piu' relazioni di minoranza.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
