Art. 41
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[1]Competenze e attribuzioni del Presidente della Giunta
[2]Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Il Presidente della Giunta promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo. Il Presidente della Giunta sopraintende agli uffici e servizi regionali; firma gli atti della Regione; ha la rappresentanza in giudizio della Regione; promuove davanti alle autorita' giudiziarie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
