Art. 50
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[1]Esercizio dell'iniziativa popolare
[2]Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticita' delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli ed accompagnato da una relazione scritta.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
