Art. 55
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[1]Limiti del referendum abrogativo
[2]Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto. Il referendum e' inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. La proposta respinta non puo' essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni. Non sono ammessi piu' di due referendum abrogativi per ogni anno.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
