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[1]Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.
[2]I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 10 luglio 1975
