Art. 11 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 99 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, le persone del luogo potranno passare il confine per prestare soccorso, anche per vie non doganali, in qualsiasi ora del giorno o della notte, con i loro attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi o quanto occorra per il funzionamento dei veicoli, senza che siano sottoposti a formalita' doganali.
tolto: 2. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonche' i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei veicoli, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art11 · fonte del testo