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[1]1. Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, le persone del luogo potranno passare il confine per prestare soccorso, anche per vie non doganali, in qualsiasi ora del giorno o della notte, con i loro attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi o quanto occorra per il funzionamento dei veicoli, senza che siano sottoposti a formalita' doganali.

[2]2. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonche' i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei veicoli, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art11 · fonte del testo