Art. 10 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 82 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Esigendolo le circostanze locali, le autorita' doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine sia fatta eccezione alla regola che il traffico con merci deve svolgersi per vie doganali e durante le ore stabilite.
tolto: 2. Quando questa necessita' sia riconosciuta, si prescindera' in via normale dall'esigere speciali indennita' per le operazioni doganali compiute fuori dogana o fuori dell'orario normale degli uffici.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art10 · fonte del testo