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La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione, comprende l'esenzione dai dazi di importazione e di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile in aggiunta ai dazi di confine sulle merci importate ed esportate.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art12 · fonte del testo