Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Art. 12 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione, comprende l'esenzione dai dazi di importazione e di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile in aggiunta ai dazi di confine sulle merci importate ed esportate.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
