Art. 17 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
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Dalla data della entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le disposizioni di carattere doganale, concernenti il traffico di frontiera, contenute negli articoli 18 a 24 del Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco firmato a Roma il 28 aprile 1923.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
