Art. 18 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 104 parole tolte, 19 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La presenteConvenzione sara' ratificata e lo scambio degli atti di ratifica avra' luogo a Berlino entro il piu' breve termine possibile.
tolto: Essa, entrera' in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche. Potra' essere denunciata in ogni tempo, restando tuttavia in vigore ancora per un anno dalla data della denuncia.
tolto: In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata.
tolto: Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.
tolto: A. Giannini Von Mackensen
tolto: Ivo Bagli Wucher
tolto: Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
tolto: Imperatore d'Etiopia
tolto: Il Ministro per gli affari esteri
tolto: Cianoaggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art18 · fonte del testo