Art. 18 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
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[1]La presente Convenzione sara' ratificata e lo scambio degli atti di ratifica avra' luogo a Berlino entro il piu' breve termine possibile.
[2]Essa, entrera' in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche. Potra' essere denunciata in ogni tempo, restando tuttavia in vigore ancora per un anno dalla data della denuncia.
[3]In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata.
[4]Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.
[5]A. Giannini Von Mackensen
[6]Ivo Bagli Wucher
[7]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[8]Imperatore d'Etiopia
[9]Il Ministro per gli affari esteri
[10]Ciano
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
