Art. 5 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]1. In quanto ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle condizioni locali, i prodotti qui appresso indicati sono ammessi in esenzione doganale quando sono importati od esportati dagli abitanti della zona di frontiera per le loro necessita' domestiche e non a scopo di farne commercio:
- a)carne fresca in quantita' non superiore a........ kg. 4
- b)farine di cereali, grano o legumi in quantita' non superiore a...................... » 2
- c)pane comune in quantita' non superiore a........ » 3
- d)formaggio e burro in quantita' non superiore a..... » 2
- e)frutta fresca e secca in quantita' non superiore a... » 10
- f)verdure e ortaggi freschi in quantita' non superiore a. » 10
- g)latte fresco.
[2]2. Per usufruire di questa agevolezza gli abitanti della zona di frontiera debbono essere legittimati da un certificato (Hausstandskarte - Stato di famiglia) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso famigliare. Detto certificato avra' la validita' di un anno.
[3]3. L'importazione, che in ogni caso dovra' essere proporzionata al numero delle persone appartenenti al complesso familiare, non potra' aver luogo che per vie doganali e durante l'orario di servizio dell'ufficio doganale di frontiera e sara' permessa una volta al giorno per ogni casato.
[4]4. L'agevolezza potra' essere limitata o rifiutata nel caso di abusi. Essa non si applica alle spedizioni eseguite a mezzo posta.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
