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[1]1. I seguenti oggetti saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti della zona di frontiera e siano da questi condotti o trasportati nella zona di frontiera dell'altro Stato per gli scopi rispettivamente indicati:

  • a)animali da lavoro, macchine agricole, strumenti ed attrezzi, per essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli o forestali;
  • b)animali di ogni specie per il pascolo giornaliero, per essere sottoposti a trattamento veterinario, ferrati o pesati;
  • c)macchine, attrezzi agricoli e forestali ed oggetti in genere per l'uso casalingo o personale, per essere riparati;
  • d)cereali, legumi, semi e frutti oleosi, canapa, lino, cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere puliti, macinati, spremuti, sgranati, battuti od essere sottoposti ad altro trattamento; legname per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto cio' serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie o ad altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere riesportati o reimportati nella quantita' corrispondente agli usuali rendimenti. I sottoprodotti, se sono soggetti a diritti di confine, dovranno essere riportati o sdoganati;
  • e)strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; oggetti del culto portati dai sacerdoti, dai loro assistenti o dai fedeli per la celebrazione di funzioni religiose; attrezzi ed utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;
  • f)armi da caccia con le relative munizioni; attrezzi da caccia, da pesca e da sport in genere, purche', per quanto concerne la caccia e la pesca, queste e le armi e gli attrezzi che si vogliono importare siano permessi nella zona di frontiera dove deve farsene uso;
  • g)veicoli di ogni sorta, animali da tiro, cavalcature e animali da soma che passano il confine per trasportare persone o merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. Questa facilitazione non si applica agli autoveicoli in servizio pubblico o di noleggio che vanno a prendere carico di persone o di merci nella zona di frontiera dell'altro Stato. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli, nonche' ai foraggi ed ai materiali necessari al funzionamento dei veicoli stessi. I foraggi ed i materiali sopravanzati al consumo dovranno essere riportati.

[2]2. Le dogane delle Parti contraenti avranno facolta' di prescrivere che la riesportazione e la reimportazione degli oggetti sopraindicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti di confine o da fidejussione di persona meritevole di fiducia.

[3]3. Le dogane potranno esonerare dalla cauzione le persone loro note come meritevoli di fiducia. Di regola non sara' chiesta cauzione ne' altre formalita' doganali nei casi previsti al n. 1 lettere e) ed f).

[4]4. Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che passano ripetutamente il confine potranno anche essere rilasciati documenti doganali con validita' fino a un anno.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art9 · fonte del testo