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Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:
- a)con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500 per ciascun esercente attivita' commerciale e ciascun familiare assistibile, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire quattro miliardi. Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi la somma di lire quattro miliardi, la misura unitaria del contributo dello Stato e' determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di lire quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tal caso le misure dei contributi di cui alla successiva lettera b) punti 1), 2) e 3) sono maggiorate della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1500 e il quoziente predetto;
- b)con un contributo annuo a carico di ciascun esercente attivita' commerciale determinato in relazione al reddito imponibile annuo dell'esercizio ai fini della imposta di ricchezza mobile nelle misure seguenti:
- 1)lire 1500 per se' e lire 1500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito fino ad un milione di lire;
- 2)lire 3000 per se' e lire 3000 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e 500 mila lire.
- 3)lire 3500 per se' e lire 3500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore a un milione e 500 mila lire. Di detti contributi previsti per ciascuna unita' assistibile ai punti 1), 2) e 3) lire 1200, lire 2600 e lire 3000 rispettivamente restano alla Cassa mutua provinciale mentre la differenza e' versata alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarieta' nazionale che sara' ripartito fra quelle Casse mutue che presentino necessita' di bilancio per il maggior costo dell'assistenza ovvero per esigenze (dovute a deficienti attrezzature sanitarie ovvero per particolari necessita' per eventi straordinari;
- c)con una eventuale quota suppletiva per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto a tal fine, se del caso, dei criteri previsti alla precedente lettera b) in relazione al differente imponibile annuo di ricchezza mobile, ovvero della importanza del centro di affari o della distanza di esso dai luoghi di cura ovvero del carico di famiglia. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nella lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarieta' nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge. E' concessa facolta' agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi procapite dovuti, agli effetti della presente legge, per se' e per i familiari a carico, di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attivita' commerciali particolarmente bisognosi. Le Amministrazioni comunali sono tenute al pagamento di tali contributi per gli esercenti attivita' commerciali e per i familiari a carico, di cui al precedente comma, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune. Le norme dei due precedenti commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge.
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 5 gennaio 1972
