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L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. Il premio corrispondente sara', annualmente stabilito, per il periodo di cinque anni dalla entrata, in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenendo conto delle risultanze di gestione, del fabbisogno dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualita'. Per la determinazione del contributo sara' tenuto presente, per ogni singolo apparecchio, il numero dei medici che si presume possano essere esposti al rischio, la categoria del possessore, il tipo di apparecchio ed il consumo di materiale radiodiagnostico e fotografico. Inoltre, ai fini della commisurazione del premio, sara' considerata la quantita' delle sostanze radioattive in uso. Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e determineranno le modalita' di applicazione e di pagamento degli oneri di cui sopra. Gli uffici pubblici e privati sono tenuti a fornire tutte le notizie necessarie alla individuazione degli obbligati ed alla determinazione del premio.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 marzo 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 100/1991

    Questione infondata
    2 marzo 1991

    Nel precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost., può dirsi "insito l'elemento del rischio" solo nel senso che la specifica tutela costituzionale dei lavoratori non si estende a qualsiasi situazione di bisogno, ma è limitata agli stati di bisogno oggettivamente provocati da determinati eventi. In questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio di possibilità di lesione fondato su indici tipici, indipendentemente da criteri di verosimiglianza statistica rapportati alle situazioni concrete dei singoli lavoratori. Nel caso in esame, ciò che importa è dunque la possibilità in generale - attestata dalle prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L. a medici radiologi - di conseguenze lesive derivanti dall'uso di apparecchiature radiologiche, mentre è irrilevante la misura del rischio (inteso in termini di probabilità statistica) concretamente inerente all'impiego di un determinato apparecchio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dell'art.12 della legge 10 maggio 1968. n. 251). - S. n. 91/1976.

    Art. 24 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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