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L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso. Il premio corrispondente sara', annualmente stabilito, per il periodo di cinque anni dalla entrata, in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenendo conto delle risultanze di gestione, del fabbisogno dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualita'. Per la determinazione del contributo sara' tenuto presente, per ogni singolo apparecchio, il numero dei medici che si presume possano essere esposti al rischio, la categoria del possessore, il tipo di apparecchio ed il consumo di materiale radiodiagnostico e fotografico. Inoltre, ai fini della commisurazione del premio, sara' considerata la quantita' delle sostanze radioattive in uso. Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e determineranno le modalita' di applicazione e di pagamento degli oneri di cui sopra. Gli uffici pubblici e privati sono tenuti a fornire tutte le notizie necessarie alla individuazione degli obbligati ed alla determinazione del premio.
Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 marzo 1968
