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Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1952, sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000. Agli stessi sara' corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997. Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verra' corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 11 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art11 · fonte del testo