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Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1955, sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000. 5 Agli stessi sara' corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997. Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verra' corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1963, n. 319
5con decorrenza dal 1 luglio 1962
La L. 25 febbraio 1963, n. 319 ha disposto (con l'art. 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai ricoverati nei centri di raccolta nonche' ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai ricoverati nel centro di smistamento, e' stabilita in lire 200.000 per il capo famiglia e in lire 150.000 per ciascun componente a carico".
Testo in vigore dal 14 aprile 1963 al 16 dicembre 1964
