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Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente ((entro il 30 giugno 1955)), sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000. Agli stessi sara' corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997. Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verra' corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 14 aprile 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1954

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1952 al 11 agosto 1954. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno tolto: 1952 aggiunto: 1955, sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000. Agli stessi sara' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art11 · fonte del testo