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Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal precedente articolo si provvede:

  • a)per i titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri:
  • 1)con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in aggiunta a quella prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;
  • 2)con un contributo capitano da ripartirsi nella misura di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a carico dei rispettivi concedenti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 5, terzo e quarto comma, della legge 26 febbraio 1963, n. 329. La misura del contributo capitano predetto e' determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo medio unitario delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ovvero alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e tenuto conto del contributo di cui al punto 1);
  • b)per i titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti:
  • 1)con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma e' corrisposta senza speso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
  • 2)con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei coltivatori diretti in addizionale alla aliquota di cui all'articolo 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136. La misura del contributo predetto e' determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del contributo di cui al punto 1). Ferma restando la competenza delle Casse mutue comunali di malattia per la erogazione dell'assistenza medico-generica ai pensionati, l'onere relativo e' posto a carico delle Casse mutue provinciali di malattia le quali tengono una contabilita' separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia.

Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 1 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;369~art2 · fonte del testo