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L'E.F.I.M. e' autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 20 per ciascun titolo e per i titoli multipli di lire 10 per ciascuna delle unita' rappresentate dal titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.
Testo in vigore dal 20 novembre 1964 al 27 febbraio 1987
