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Le norme contenute negli articoli 53 e 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.
Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 1 gennaio 1966
