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Le norme contenute negli articoli 53 e 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 1 gennaio 1966

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1951-05-18;328~art2 · fonte del testo