Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1147.
Abrogato dal 15 gennaio 1967
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1147.
Abrogato dal 15 gennaio 1967
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1966 al 15 gennaio 1967. 59 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le norme contenute negli articoli 53 e 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1147
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-18;328~art2 · fonte del testo