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Le norme contenute negli articoli 53 e 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte che attribuisce ai consigli provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 15 gennaio 1967
