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Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe':

  • a)strade residenziali;
  • b)spazi di sosta o di parcheggio;
  • c)fognature;
  • d)rete idrica;
  • e)rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  • f)pubblica illuminazione;
  • g)spazi di verde attrezzato.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1964 al 31 ottobre 1971

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