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Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
- a)strade residenziali;
- b)spazi di sosta o di parcheggio;
- c)fognature;
- d)rete idrica;
- e)rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f)pubblica illuminazione;
- g)spazi di verde attrezzato.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1964 al 31 ottobre 1971
