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Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
- a)strade residenziali;
- b)spazi di sosta o di parcheggio;
- c)fognature;
- d)rete idrica;
- e)rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f)pubblica illuminazione;
- g)spazi di verde attrezzato. ((Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
- a)asili nido e scuole materne;
- b)scuole dell'obbligo;
- c)mercati di quartiere;
- d)delegazioni comunali;
- e)chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f)impianti sportivi di quartiere;
- g)centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h)aree verdi di quartiere)).
Testo in vigore dal 31 ottobre 1971 al 14 marzo 1988
