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Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe':

  • a)strade residenziali;
  • b)spazi di sosta o di parcheggio;
  • c)fognature;
  • d)rete idrica;
  • e)rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  • f)pubblica illuminazione;
  • g)spazi di verde attrezzato. Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
  • a)asili nido e scuole materne; ((b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo));
  • c)mercati di quartiere;
  • d)delegazioni comunali;
  • e)chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  • f)impianti sportivi di quartiere;
  • g)centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
  • h)aree verdi di quartiere.

Testo in vigore dal 14 marzo 1988 al 12 novembre 2014

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Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1971 al 14 marzo 1988. 8 parole aggiunte.

b) scuole aggiunto: dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-09-29;847~art4 · fonte del testo