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Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926
