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[1]Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.
[2]((Per giudicare della idoneita' all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale d'avanzamento e' sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: del Sottocapo di Stato Maggiore Generale, presidente, e di quattro ufficiali generali, di cui uno scelto tra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Tale Commissione e' nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgano anche per essa le norme di cui agli articoli 17, ultimo comma, 23, 24 e 25)).
Testo in vigore dal 2 settembre 1926 al 1 febbraio 1927
