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[1]Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

[2]((Per giudicare dell'idoneita' all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento e' sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale, presidente, e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

[3]Tale Commissione e' nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 17, terzo e quarto comma, 23, 24 e 25)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1926 al 1 febbraio 1927. 19 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per giudicare tolto: della idoneita' aggiunto: dell'idoneita' all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e tolto: dei colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale tolto: d'avanzamento aggiunto: di avanzamento e' sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: tolto: del Sottocapo di Stato Maggiore Generale aggiunto: di un ufficiale generale, presidente, e di aggiunto: altri quattro ufficiali generali, tolto: di cui uno scelto tra aggiunto: membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Tale Commissione e' nominata al principio di ogni anno con decreto tolto: ministeriale e valgano aggiunto: Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 17, tolto: ultimo aggiunto: terzo e quarto comma, 23, 24 e 25.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art96 · fonte del testo