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[1]Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.
[2]((Per giudicare dell'idoneita' all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento e' sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale, presidente, e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.
[3]Tale Commissione e' nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 17, terzo e quarto comma, 23, 24 e 25)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1927 al 16 dicembre 2009
