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L'ufficiale in congedo:

  • a)e' preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianita' che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;
  • b)se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non puo' essere preso in esame per l'avanzamento durante i periodo di inabilita';
  • c)non puo' conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza:
  • d)non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Alla lettera, e) dell'art. 114 della legge 7 giugno 1934, numero 899, e' aggiunto il seguente comma: « il ruolo di provenienza o di appartenenza - agli effetti dell'avanzamento - e' stabilito dal regolamento; »".

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 22 giugno 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art114 · fonte del testo