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[1]L'ufficiale in congedo:

  • a)e' preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianita' che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;
  • b)se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non puo' essere preso in esame per l'avanzamento durante i periodo di inabilita';
  • c)non puo' conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza;

[2]((il ruolo di provenienza o di appartenenza - agli effetti dell'avanzamento - e' stabilito dal regolamento;))

  • d)non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

Testo in vigore dal 22 giugno 1935 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 1935

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 giugno 1934. 67 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di pari grado ed anzianita' della stessa arma o corpo e ruolo di provenienzatolto: :aggiunto: ;

aggiunto: il ruolo di provenienza o di appartenenza - agli effetti dell'avanzamento - e' stabilito dal regolamento;

d) non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mesetolto: . ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art114 · fonte del testo