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[1]L'ufficiale in congedo:
- a)e' preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianita' che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;
- b)se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non puo' essere preso in esame per l'avanzamento durante i periodo di inabilita';
- c)non puo' conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza;
[2]((il ruolo di provenienza o di appartenenza - agli effetti dell'avanzamento - e' stabilito dal regolamento;))
- d)non prescelto per l'avanzamento puo' essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.
Testo in vigore dal 22 giugno 1935 al 9 ottobre 2010
