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[1]Quando, eccezionalmente, le autorita' competenti ritengano di non potere addivenire alla classifica di cui all'articolo 47, o di non potersi pronunciare sulla promovibilita' di un ufficiale, sospendono la classifica od il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni. Tale sospensione non puo' protrarsi oltre sei mesi. Se nel frattempo l'ufficiale e' raggiunto dal turno di promozione, vengono a lui applicate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14 ((salvo il disposto dell'art. 30)).
[2]La sospensione della classifica o del giudizio da parte di una o piu' delle autorita' competenti non dispensa le rimanenti autorita' superiori dall'addivenire - ove lo ritengano - alla classifica o alla pronuncia del giudizio.
[3]Qualora pero' tutte le autorita' precedenti abbiano sospeso la classifica o il giudizio, l'autorita' che si pronuncia per ultima deve anche essa addivenire alla sospensione della classifica o del giudizio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
