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Quando, eccezionalmente, le autorita' competenti ritengano di non potere addivenire alla classifica di cui all'articolo 47, o di non potersi pronunciare sulla promovibilita' di un ufficiale, sospendono la classifica od il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni. Tale sospensione non puo' protrarsi oltre sei mesi. Se nel frattempo l'ufficiale e' raggiunto dal turno di promozione, vengono a lui applicate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 4 luglio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art19 · fonte del testo