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[1]Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze viene colmata sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ed e' computata nel numero di vacanze obbligatorie stabilite per quest'ultimo anno.

[2]Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi alla data 1° gennaio sopra detto. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 giugno 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art29 · fonte del testo