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[1]Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle ((per qualsiasi delle cause specificate nell'articolo 27, tutta)), l'eccedenza di vacanze viene colmata sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ed e' computata nel numero di vacanze obbligatorie stabilite per quest'ultimo anno.
[2]Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi alla data 1° gennaio sopra detto.
[3]((Le promozioni sono computate nel numero delle promozioni stabilito per l'anno dalle tabelle, escludendo pero', nel computo, le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore)).
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
