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[1]Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formare, per qualsiasi delle cause specificate nell'art. 27, vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, tutta l'eccedenza di vacanze e' colmata - sotto la data ((30 giugno)) dell'anno successivo - con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza e' computata nel numero delle vacanze obbligatorie stabilito per questo ultimo anno e sostituisce detto numero qualora risulti ad esso superiore.
[2]Agli effetti delle promozioni, le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi sotto la data ((30 giugno)) anzidetto.
[3]Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, anche se superino detto numero, escludendo pero' nel computo le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 luglio 1938, n. 1166, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1938, n. 2166, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "In deroga alle norme contenute negli articoli 28 e 29 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quali risultano modificati dagli articoli 5 e 6 del presente decreto: a) le vacanze verificatesi nell'anno 1937 e rinviate al 30 giugno 1938-XVI, in applicazione degli articoli 29 della citata legge e 7 del presente decreto, si considerano, ai soli effetti dell'attribuzione della data di anzianita' ed esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati, come verificatesi sotto la data del 1° gennaio 1938-XVI".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 31 dicembre 1938
