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[1]((Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formare, per qualsiasi delle cause specificate nell'art. 27, vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, tutta l'eccedenza di vacanze e' colmata - sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo - con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza e' computata nel numero delle vacanze obbligatorie stabilito per questo ultimo anno e sostituisce detto numero qualora risulti ad esso superiore.
[2]Agli effetti delle promozioni, le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi sotto la data 1° gennaio anzidetto.
[3]Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, anche se superino detto numero, escludendo pero' nel computo le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937
