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[1]((Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formare, per qualsiasi delle cause specificate nell'art. 27, vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, tutta l'eccedenza di vacanze e' colmata - sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo - con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza e' computata nel numero delle vacanze obbligatorie stabilito per questo ultimo anno e sostituisce detto numero qualora risulti ad esso superiore.

[2]Agli effetti delle promozioni, le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi sotto la data 1° gennaio anzidetto.

[3]Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, anche se superino detto numero, escludendo pero' nel computo le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 giugno 1934. 80 parole tolte, 72 parole aggiunte in 3 capoversi.

Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formareaggiunto: , per qualsiasi delle cause specificate nell'art. 27, vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, aggiunto: tutta l'eccedenza di vacanze tolto: viene colmata aggiunto: e' colmata - sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo tolto: ed aggiunto: - con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza e' computata nel numero tolto: di vacanze obbligatorie stabilite per quest'ultimo anno aggiunto: delle vacanze obbligatorie stabilito per questo ultimo anno e sostituisce detto numero qualora risulti ad esso superiore.

Agli effetti delle promozioniaggiunto: , le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi tolto: alla aggiunto: sotto la data 1° gennaio tolto: sopra detto. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: anzidetto.

aggiunto: Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, anche se superino detto numero, escludendo pero' nel computo le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art29 · fonte del testo