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[1]((Alle proposte di avanzamento ai vari gradi di ufficiale delle categorie in congedo, fino a quello di generale di brigata o' maggior generale incluso, concorrono le autorita' giudicatrici, le quali esprimono:

[2]un giudizio di primo grado, un giudizio di secondo grado, ed eventualmente, un giudizio di terzo grado.

[3]L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.

[4]L'avanzamento al grado di generale di divisione o tenente generale e di generale di corpo d'armata si effettua con le norme dell'art. 126.

[5]Per i colonnelli ed i generali il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra.

[6]Le modalita' per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

[7]Le autorita' giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art5bis · fonte del testo