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Per ogni figlio di eta' non superiore ai 18 anni o, se di eta' superiore, purche' a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, la pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue:

  • a)di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' di importo inferiore a lire 25.000 mensili;
  • b)di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), e' di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di 18 anni di cui al comma precedente, e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'. ((L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione)).238 L'ultimo comma, dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente: "La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, e' aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827". ((In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi. Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari)).
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

2

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 42) che la modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.

L. 30 aprile 1969, n. 153

3

La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che tale modifica ha effetto dal 1 gennaio 1969.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 8-14 gennaio 1986, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 22/01/1986, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso da quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da pensione".

Testo in vigore dal 1 maggio 1969 al 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 128/1975

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 1975

    L'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; l'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; l'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153; l'art. 6, primo comma, del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, sono illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, minore di quello previsto per i redditi derivanti da pensione, mancando tale disciplina di razionalità. Invero, una volta stabilito un determinato importo, in riferimento ad esigenze minime di vita, come indice di reddito insufficiente all'autonomo sostentamento del coniuge a carico, non poteva ragionevolmente il legislatore istituire una differenza di trattamento (ora abolita dall'art. 6 d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485), in rapporto all'origine o provenienza di quel reddito.

    Art. 21 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 36 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 6 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 120/1985

    Questione infondata
    26 aprile 1985

    La situazione del pensionato e quella del lavoratore in servizio non presentano caratteristiche peculiari di essenziale omogeneità, tali cioè da rendere rilevanti sul piano costituzionale, ex art. 3 Cost., le diversità riscontrabili nelle rispettive discipline giuridiche. Di conseguenza, è da escludere che il diverso e più ristretto ambito degli aventi titolo alle quote di maggiorazione della pensione, rispetto al regime degli assegni familiari spettanti al lavoratore in servizio, possa concretare irrazionale disparità di trattamento tra lavoratore da un lato e pensionato dall'altro. Ne' rileva il richiamo all'art. 38 Cost., essendo ivi posto un principio di ordine generale, non confliggente con una disciplina adeguatrice, flessibile alle particolarità delle varie condizioni, purché si versi - come nella specie - nei limiti del ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, per il titolare di pensione, la categoria dei fratelli e delle sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di maggiorazione della pensione (ora assegni familiari); questione sollevata sotto il profilo che sarebbe privo di "giustificazione logica" il diverso e più gravoso trattamento riservato al pensionato, rispetto al lavoratore, in relazione alla stessa situazione familiare (fratello o sorella - a carico - inabile al lavoro).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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