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[1]Ognuna delle Alte Parti contraenti avra' facolta' di provocare la riunione di una nuova Conferenza, scorsi che siano tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e specialmente di estenderne, se possibile, la sfera di applicazione.
[2]Quella fra le Potenze che volesse far uso di questa facolta' dovra' notificare la sua intenzione alle altre Potenze, pel tramite del Governo belga, il quale s'incarichera' di convocare la Conferenza entro sei mesi.
Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913
