Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Ognuna delle Alte Parti contraenti avra' facolta' di provocare la riunione di una nuova Conferenza, scorsi che siano tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e specialmente di estenderne, se possibile, la sfera di applicazione.

[2]Quella fra le Potenze che volesse far uso di questa facolta' dovra' notificare la sua intenzione alle altre Potenze, pel tramite del Governo belga, il quale s'incarichera' di convocare la Conferenza entro sei mesi.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art14 · fonte del testo