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[1]La presente Convenzione sara' ratificata.

[2]Scorso un anno, al piu' tardi, dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si mettera' in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di fare decidere se sia il caso di metterla in vigore.

[3]Le ratifiche saranno in tal caso depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrra' i suoi effetti un mese dopo tale deposito.

[4]Il protocollo restera' aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla Conferenza di Bruxelles.

[5]Scorso questo termine, essi non potranno che aderirvi, giusta le disposizioni dell'art. 15.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art16 · fonte del testo