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[1]Se vi e' colpa comune, la responsabilita' di ciascuna delle navi e' proporzionata alla gravita' della colpa rispettivamente commessa; tuttavia, se, attese le circostanze, non si puo' stabilire la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilita' e' divisa in parti uguali.

[2]I danni cagionati alle navi od ai loro carichi od agli effetti o ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri, o d'altre persone che si trovino a bordo, sono sopportati dalle navi in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarieta' rispetto ai terzi.

[3]Le navi in colpa sono tenute solidalmente rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morte o da ferite, salvo ricorso por parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformita' del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

[4]Alle legislazioni nazionali compete il determinare, per quanto concerne detto ricorso, la portata e gli effetti delle disposizioni coutrattuali o legali che limitino la responsabilita' dei proprietari delle navi rispetto alle persone che si trovino a bordo.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art4 · fonte del testo