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[1]Se vi e' colpa comune, la responsabilita' di ciascuna delle navi e' proporzionata alla gravita' della colpa rispettivamente commessa; tuttavia, se, attese le circostanze, non si puo' stabilire la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilita' e' divisa in parti uguali.
[2]I danni cagionati alle navi od ai loro carichi od agli effetti o ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri, o d'altre persone che si trovino a bordo, sono sopportati dalle navi in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarieta' rispetto ai terzi.
[3]Le navi in colpa sono tenute solidalmente rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morte o da ferite, salvo ricorso por parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformita' del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.
[4]Alle legislazioni nazionali compete il determinare, per quanto concerne detto ricorso, la portata e gli effetti delle disposizioni coutrattuali o legali che limitino la responsabilita' dei proprietari delle navi rispetto alle persone che si trovino a bordo.
Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008
