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[1]Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima le infrazioni all'articolo precedente si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perche' dette infrazioni siano represse.
[2]Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena cio' potra' farsi, le leggi ed i regolamenti che gia' fossero stati o che venissero emanati nei rispettivi Stati, in esecuzione della disposizione che precede.
Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913
